Le principali finalità del Superbonus sono da un lato quella di
incentivare il risparmio energetico e d'altro lato di sostenere l’economia
attraverso il settore edile.
L’accesso a dei bonus per l’efficientamento
energetico è un’opportunità per tutti i settori, tra cui quelli no profit.
A tal riguardo, nei primi mesi dell’anno, sono arrivati dei
chiarimenti per quanto concerne l’applicazione dell'agevolazione Superbonus a beneficio
di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale.
A febbraio l’Agenzia delle Entrate, tramite la “Circolare
3/E”, ha approfondito il rapporto tra Superbonus e Onlus. Uno degli aspetti
fondamentali affrontati nella circolare riguarda il calcolo del limite di spesa
da poter portare in detrazione, per il quale viene considerata la superficie
complessiva dell’immobile.
In tal senso si viene incontro a quegli immobili di
proprietà delle Onlus che, pur essendo ampi, sono catastalmente considerate
singole unità immobiliari.
Al fine di evitare differenze regionali, la circolare
specifica inoltre che il riferimento è il dato nazionale sulla superficie media
degli immobili, ricavabile dalle pubblicazioni dell’Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
Sulla questione riguardante la superficie media e i
massimali di spesa, nella stessa Circolare viene fornito questo esempio: “Nel
caso di una superficie lorda del fabbricato di 4.000 mq e una superficie media
ricavabile dall’OMI di 100 mq, dal rapporto di queste due grandezze si
determinano n. 40 unità immobiliari “figurative”. Tale ultimo parametro va
moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in
relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare”.
Oltre a ciò, “nel caso di un intervento (trainante) di
isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per
cento della superficie disperdente lorda dell’edificio, il massimale di spesa
agevolabile è pari a 2.000.000 di euro, ricavabile dal prodotto tra il numero
di unità immobiliari “figurative” (40 unità) e il limite di spesa (50.000 euro)
previsto per gli edifici unifamiliari di cui alla lett. a), comma 1,
dell’articolo 119 del decreto Rilancio”.
I requisiti delle Onlus per poter fruire del superbonus sono
che:
· devono svolgere attività di prestazione di
servizi socio-sanitari e assistenziali, e i membri del consiglio di
amministrazione non devono percepire alcun compenso o indennità di carica;
· devono essere in possesso di immobili rientranti
nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda
proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Solo per il comodato, il
contratto deve essere stato registrato in data certa, anteriore al 1° giugno
2021, data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel comma 10-bis
dell’articolo 119. Il possesso degli immobili a titolo di proprietà, nuda
proprietà o di usufrutto, dovrà sussistere al 1° giugno 2021, data di entrata
in vigore della norma in commento e permanere per tutta la durata del periodo
di fruizione dell’agevolazione.
La “Circolare 3/E” inoltre specifica che la lista
delle modalità di possesso da parte delle Onlus è tassativa, per cui non può
essere compresa la locazione.
Tali requisiti possono essere considerati rispettati anche
nel caso in cui:
· l’attività di servizi socio-sanitari e
assistenziali venga svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto
di affitto di azienda con un altro soggetto;
· l’immobile, a seguito dei lavori rientri nelle
categorie sopra previste, purché il cambio di destinazione d’uso sia effettuato
prima dell’avvio degli interventi.
Grazie al “Decreto Aiuti-quater” le Onlus in
possesso dei requisiti sopra elencati potranno beneficiare della misura del
Superbonus con aliquota 110% e sconto in fattura fino al termine del 2025.
Per
le Onlus che non sono in grado di soddisfare i requisiti di cui sopra, l’aliquota
prevista sarà al:
· 90% nel 2023
· 70% nel 2024
· 65% nel 2025
La precedente aliquota al 110% è stata mantenuta nel corso
del 2023 unicamente per lavori deliberati o iniziati entro scadenze passate.
Nonostante a inizio anno il Governo abbia limitato molto
l’uso di questi due strumenti nell’ambito dei bonus, lo sconto in fattura e la
cessione del credito, tramite il “Decreto 11/2023”, sono stati
confermati per alcune tipologie di beneficiari. Tra questi sono presenti le
Onlus.
FOTOVOLTAICO E ONLUS
Come specificato nella “Circolare 13/E dell’AdE” le
Onlus possono applicare beneficiare della
detrazione il Superbonus per
gli impianti fotovoltaici e per i relativi sistemi di accumulo. Oltre a ciò, sarà possibile l’installazione del fotovoltaico anche su strutture
non pertinenziali (anche di proprietà di terzi).
Come abbiamo visto, il Superbonus è un’occasione
irripetibile di ammodernare i propri immobili sfruttando degli incentivi
statali, anche per le Onlus.
L’approfondimento però, come anticipato, coinvolge
anche le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale,
che rientrano tra gli enti no profit.
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