LEGGE DI BILANCIO & SUPERBONUS 110&%
LEGGE DI BILANCIO & SUPERBONUS 110&%
 
BONUS FACCIATE

La legge di Bilancio 2022 proroga anche l’agevolazione prevista nel precedente DDL del 2019 in materia di “Bonus facciate” per spese a tal fine sostenute nel corso dell’anno 2022.

Per i contribuenti che sostengono spese nell’anno 2022 relative ad interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, la detrazione d’imposta IRPEF o IRES, originariamente prevista nella misura del 90% è riconosciuta nella misura ridotta del 60%.

Si ricorda che il beneficio è riconosciuto per gli interventi che interessano edifici ubicati in zona A o B, come individuate dal D.M. n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Rimangono esclusi gli interventi
effettuati sulle facciate interne degli edifici, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Qualora i lavori riguardino oltre il 10% degli intonaci sulla superficie opaca dell’edificio, diventano obbligatori gli interventi di risparmio energetico anche col bonus facciate.

 
SISMABONUS E ECOBONUS

Il disegno di legge di Bilancio 2022 prevede la proroga triennale delle detrazioni ordinarie afferenti ad interventi edilizi di riqualificazione energetica (in gergo “Ecobonus”) e riduzione delle classi di rischio sismico (il cosiddetto “Sismabonus”). In particolare, il disegno di legge estende al 31 dicembre 2024 la misura agevolativa in scadenza al 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi, sulla base del tipo di intervento effettuato, sarà possibile accedere a diversi tipi di agevolazione: si va da una detrazione del 50% al 70%, fino a raggiungere l’85% nei condomini.

BONUS MOBILI

Il DDL 2022 prevede rilevanti novità anche in tema di “Bonus mobili”. In relazione alle spese documentate e sostenute dal 2022 al 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, viene riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, nella misura del 50% delle spese.

Muta l’ammontare massimo sul quale calcolare la detrazione, che, dagli attuali 16.000 euro, viene limitato a 10.000 fino al 31 dicembre 2022 e fino a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

 
SUPERBONUS NEL 2022

Il nuovo disegno di legge 2022 prevede la proroga dei termini per il riconoscimento della detrazione del 110%, in misura variabile rispetto all’ambito soggettivo di applicazione e con intensità decrescente sotto il profilo temporale di vigenza della norma.

Cosa significa?
Per le persone fisiche che realizzano interventi su immobili composti da due a quattro unità abitative e per i condòmini, l’agevolazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nel 2024 e del 65% per quelle sostenute nel 2025. L’agevolazione si applica sia se gli immobili sono posseduti da un unico proprietario, sia qualora fossero in comproprietà da più persone fisiche.

Al contrario, per le persone fisiche che realizzano interventi su singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022, ovvero il 31 dicembre 2022 laddove alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO 2022

Il disegno di legge interviene anche riguardo il meccanismo che regola l’esercizio delle opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione dall’imposta lorda, ossia la cessione del credito d’imposta e il contributo sotto forma di sconto in fattura, coinvolti sia nei bonus edilizi ordinari non 110% che nel Superbonus 110%.

In merito ai bonus soggetti ad aliquota ordinaria (non 110%), anzitutto, l’art. 9 del nuovo DDL dispone la modifica del precedente art. 121, prescrivendo la possibilità, per i soggetti che sostengono spese per interventi negli anni che vanno dal 2020 al 2024, di optare per opzioni alternative alle detrazioni d’imposta ordinarie non 110%. Con specifico riguardo al Superbonus 110% del 2022, è prevista l’estensione della possibilità di esercitare le dette opzioni alternative relativamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

 
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