COS'È L'ATTESTAZIONE DI AGIBILITÀ DI UN IMMOBILE?
COS'È L'ATTESTAZIONE DI AGIBILITÀ DI UN IMMOBILE?
 
COS'È L'ATTESTAZIONE DI AGIBILITÀ DI UN IMMOBILE?

L’attestazione di agibilità è un documento essenziale per qualsiasi immobile, sia residenziale che commerciale, in quanto attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico previste dalla normativa vigente. Tale documento è fondamentale per l’abitabilità di un edificio, infatti in sua assenza non è possibile stipulare contratti di compravendita o locazione, né tantomeno ottenere gli allacci ai servizi essenziali. In questo articolo vedremo come e quando è necessario richiedere il certificato, ad opera di chi e l’evoluzione della relativa normativa vigente.

 
QUANDO E' OBBLIGATORIA L'ATTESTAZIONE DI AGIBILITA'?

È necessario presentare la Segnalazione Certificata per l’Agibilità per le nuove costruzioni, entro 15 giorni dal completamento dei lavori, o quando si effettuano interventi di ristrutturazione che possano influenzare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dell’immobile. Inoltre, l’attestazione di agibilità deve essere presente anche nel caso di cambiamento della destinazione d’uso di un edificio esistente. L’assenza dell’attestazione di agibilità può comportare sanzioni amministrative, con multe dai 77 ai 464 euro e conseguenze legali, come l’impossibilità di stipulare contratti regolari, il rischio di contenziosi legali e ulteriori costi.

DIFFERENZA TRA ABITABILITA' E AGIBILITA'

Sebbene i termini abitabilità e agibilità vengano spesso utilizzati in modo intercambiabile, si riferiscono a concetti leggermente diversi nel contesto dell’edilizia e della normativa urbanistica. L'abitabilità riguarda principalmente gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza degli abitanti di un immobile residenziale. Questo significa che un immobile abitabile deve rispettare determinati requisiti di igiene, luminosità, ventilazione e sicurezza strutturale per essere considerato adatto alla vita quotidiana. D'altro canto, l'agibilità ha una portata più ampia e include, oltre ai requisiti di abitabilità, anche l'adeguatezza dell'edificio per l'uso cui è destinato, sia esso residenziale, commerciale o industriale. L'agibilità, quindi, certifica non solo che un immobile è sicuro e salubre per essere abitato, ma anche che è conforme alle norme urbanistiche e di sicurezza vigenti per il suo specifico utilizzo.

A CHI SPETTA LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITA'?

La presentazione della Segnalazione Certificata per l’Agibilità spetta al titolare del Permesso di Costruire o all’intestatario della Segnalazione Certificata di Inizio Attività dell’immobile, a seconda delle circostanze. Nel caso di un nuovo edificio, il titolare del Permesso di Costruire o l’intestatario della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, entro 15 giorni dalla fine dei lavori, deve attestare l’agibilità, attraverso la modulistica unificata regionale, presentando una Segnalazione Certificata presso lo sportello unico per l’edilizia. La segnalazione deve includere una serie di documenti, di cui all’art. 24 comma 5 del D.P.R. 380/2001, che attestino la conformità alle norme di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

1934: Regio decreto n. 1265 – il Codice delle leggi sanitarie introduce la necessità di certificare l’abitabilità e la salubrità degli edifici.

1991: Legge n. 10
– il concetto di risparmio energetico nelle costruzioni comincia a influenzare i requisiti per l’agibilità.

1994: Legge n. 724
– regolamentazione della sanatoria degli abusi edilizi che include disposizioni anche sul certificato di agibilità.

2001: testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001)
– comprende tutte le normative edilizie, stabilendo i requisiti per ottenere il certificato di agibilità, inclusa la conformità a sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.

2016: D.Lgs. 222/2016 (decreto SCIA 2) – sostituisce il certificato di agibilità con la Segnalazione Certificata di Agibilità. Il Comune non rilascia più il certificato, ma è il titolare dell’attività edilizia che, con l’ausilio del direttore dei lavori e di un tecnico abilitato, certifica le condizioni di agibilità.

 
L'IMPEGNO DI GUFFANTI A. S.p.A.

Noi di Guffanti ci impegniamo non solo a garantire la certificazione di agibilità, ma anche a promuovere il benessere e la salute degli ambienti per ogni immobile che realizziamo. Utilizziamo materiali di alta qualità e tecnologie avanzate che assicurano edifici e appartamenti salubri, sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico, rispettando al contempo la natura circostante.  Un impegno che si riflette in ogni fase del nostro lavoro, dalla progettazione alla realizzazione, per offrire un’esperienza abitativa eccellente e sostenibile.